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2008-04-16 10:56:41

Obbligo di vendere?


Darioex
login
15 Aprile 2008 ore 17:27 4
Salve a tutti,
scrivo in questo forum per cercare di avere dei chiarimenti riguardo una faccenda che mi sta' molto a cuore di una persona anziana abitante nel mio stesso stabile.
La persona in questione e' proprietaria per il 50% di un appartamento, l'altro 50% era fino a poco tempo fa' di proprieta' di un' altra persona e le due convivevano in perfetto accordo.
Ora una proprietaria e' deceduta, lasciando in eredita' la sua parte ad un suo familiare, il quale non ha logicamente nessun interesse ad andare ad abitare in quell'appartmento ma vuole giustamente ricavare da esso il massimo profitto.
Ora la questione sarebbe semplice se le parti potessero mettersi d'accordo e trovare una soluzione, ma come potrebbe la persona anziana trovare un accordo se:

1) non puo' assolutamente riscattare l'altra meta'
2) non potrebbe vendere la sua parte perche' con il ricavato non troverebbe mai nessun altra sistemazione
3) l'appartamento e' piccolo e non puo' essere diviso

A questo punto temo che la faccenda finisca davanti ad un giudice.
In questi casi un giudice puo' obbligare una persona anziana, pensionata, senza nessun altra proprieta', a lasciare la sua casa???

Grazie per l'aiuto.
  • condominiale
    0
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    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 18:46
    Il giudice in questo caso deve applicare il Codice.

    L'art. 1111 del c.c attribuisce al giudice la possibilità di dilazionare lo scioglimento della comunione per cinque anni o addirittura, in casi particolari fino a dieci anni, in presenza di particolari situazioni dei comunisti; questo potrebbe essere il caso in esame.

  • darioex
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 08:47
    Grazie per la risposta,
    ma cosa significa scioglimento della comunione per 5 /10 anni?
    In pratica cosa potrebbe succedere?
    Teoricamente la persona che adesso ha ereditato la meta' dell'appartamento potrebbe affittare magari una camera ad un estraneo

    Ancora Grazie Saluti

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 10:46
    Devi leggere con attenzione gli articoli dal 1102 in poi.

    Per "modificare" l'uso del bene in comunione (affitto), quando una suddivisione di utilizzo non è attuabile come in questo caso, è necessario il consenso di entrambi i comunisti.

  • darioex
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 10:56
    Grazie per l'attenzione che mi hai dedicato.
    Leggero' attentamente gli articoli che mi hai citato.

    Saluti e buon lavoro

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