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2008-03-03 15:40:31

Edilizia convenzionata e sostituzione precedente convenzione


Anonymous
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01 Marzo 2008 ore 04:37 4
Buongiorno a tutti e scusate se torno ancora sull'argomento ma purtroppo devo:
sono, dal 2001 sfortunata proprietaria di alloggio costruito in penotata proprietà in base alla convenzione stpulata in data 28.12.1977. A parte la truffa subita all'atto d'acquisto per la quale mi rivolgerò in settimana ad un legale in quanto posso dimostrare d'aver pagato un prezzo superiore a quanto indicato in rogito e corrispondente a quanto previsto dalla convenzione, ora mi trovo a dover vendere il mio appartamento e credevo che:
- fatta la richiesta di intavolazione della piena proprietà a mio nome,
- trascorsi più di 30 anni dalla data di stipula della prima convenzione (ex T.U. edilizia art. 18)
l'appartamento fosse liberamente vendibile.
Però il Comune di Trieste, per vendere l'appartamento mi chiede 9.000,00 euro stabiliti forfetariamente previo successivo conguaglio per "sostituzione pro quota millesimale - ex art. 31, comma 46 e seguenti della legge n. 448/98 - della originaria convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71 per gli interventi realizzati su aree cedute in piena proprietà con le convenzioni di acui all'art. 8 della L. 10/77 previo pagamento del corrispettivo determinato secondo i criteri indicati al comma 48 dell'art. 31 della L. 448/98 (giusto prezzo di espropriazione).
Ora io non riesco a capire come il Comune possa SOSTITUIRE una convenzione che trascorsi 30 anni non esiste più, e, inoltre, la mia casa è stata costruita su terreno demaniale trasferito gratuitamente alla Regione e successivamente al comune con D. Lgs. n. 237/2001.
Mi sento in un ginepraio, se qualcuno è capace di aiutarmi.
Ringrazio infinitamente.
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Sabato 1 Marzo 2008, alle ore 07:27
    Purtroppo questo fatto succede più spesso di quanto non si pensi.

    Ho seguito decine di casi di questo genere che si sono conclusi (purtroppo) sempre con la vittoria del comune.

    Anche se il terreno in "diritto di superficie" (la stessa cosa vale anche per il diritto di proprietà) viene ceduto "libero da ogni vincolo ....", spesso capita che l'originario proprietario del terreno il quale ha dovuto cedere il proprio bene al comune (o demanio) attivi un contenzioso giudiziario con l'ente espropriatore.

    Passano 10 e anche 20 anni, si arriva alla sentenza finale con l'obbligo di pagare all'espropriato la "giusta somma", cioè il valore reale e non il valore molto più basso dell'esproprio.

    Il comune a questo punto deve rivalersi sugli assegnatari degli alloggi ceduti in convenzione.

    Ogni ricorso fon'ora intrapreso ha avuto esito negativo.

    Nel tuo caso, se così stanno le cose, dovrai accettare la situazione (nei confronti del comune); avrai tutto il diritto di rivalerti sul "tuo" venditore sia per il corrispettivo superiore pagato per l'acquisto, sia per la manifesta occultazione di questo ulteriore nuovo vincolo che ti è stato taciuto.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Sabato 1 Marzo 2008, alle ore 09:13
    La ringrazio infinitamente per la velocità della risposta e la sua chiarezza, però non mi è chiaro ancora il fatto che se le convenzioni possono durare al massimo 30 anni e la mia li ha superati, è legittima la pretesa del Comune basata su una convenzione ormai scaduta?
    Ringrazio nuovamente.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Sabato 1 Marzo 2008, alle ore 10:08
    Secondo una sentenza di Cassazione, i vincoli inseriti in una convenzione non possono (potrebbero) durare più di 20 anni.

    Il tuo problema però riguarda un aspetto diverso del rapporto dell'unità immobiliare in questione con il comune.

    Ogni provincia o regione può inserire clausole particolari; è interessante comunque la pronuncia del TAR Bolzano in cui ribadisce:

    Nel caso in cui un appartamento, gravato dal ?vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata? di cui all?art. 62 L.P. 17 dicembre 1998 n.13 ...... Appare pertanto del tutto illegittima la pretesa della Provincia che un qualsiasi acquirente, anche se sfornito dei necessari requisiti, debba subentrare nell?agevolazione e quindi nel vincolo sociale ventennale.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Marzo 2008, alle ore 15:40
    Non conosco appieno la fattispecie, per cui la mia opinione è generica, ma un'azione in sede amministrativa contro il Comune appare tardiva, mentre si prospetta più fondata (direi del tutto) quella contro il dante causa, precedente proprietario: non si può parlare di truffa (ossia di reato), ma di nullità dell'atto negoziale (competenza del Tribunale civile Ordinario).

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