Quesito per gli addetti ai lavori.
In ottemperanza all'art. 18 della legge regionale 4/03 (Regione Sicilia) sto provvedendo al recupero di un locale sottotetto: già pagati, come previsto. oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione. La regione Sicilia prevede, altresì, la corresponsione alle casse regionali di un importo pari al 20 % del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale.
In altri termini, supposta l'attuale rendita pari a 100, il nuovo vano sottotetto incrementerà il precedente valore catastale di una quantità x: valore catastale totale 100 + x. Ora, il valore assunto da x dipende dalla consistenza catastale del locale oggetto di recupero.
Attraverso la procedura Docfa è possibile risalire a tale valore. La domanda alla quale non so rispondere è la seguente:
Supposto che il sottotetto comunichi con la restante u.i. per mezzo di una scala, ai fini della legge, l'intera superficie deve considerarsi come superficie relativa a vano principale (cucina, camera etc.) oppure è anche possibile considerarla come superficie riconducibile a locali accessori indiretti comunicanti (sgabbuzziono etc.) ?
In questo secondo caso la consistenza catastale della superficie recuperata sarebbe pari ad 1/4 di un vano catastale, con evidente risparmio sulle somme da versare alla Regione....
La legge Regionale, però, all'art. 2 recita : '... è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti...'. Cosa vuol dire ? Indica implicitamente che le superfici recuperate vanno considerate ai fini catastali come soli vani principali?
In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti.