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2008-11-23 09:03:52

Se non ho mandato la comunicazione all'asl posso rimediare?


Carlotta40v
login
27 Ottobre 2008 ore 10:08 6
Ciao
ho inziato i lavori di ristrutturazione il 16/10. Ho spedito la raccomandata a Pescara qualche giorno prima ma personalmente non ho mandato nulla alla ASL.
Tra i lavori da fare c'e' la sostituzione del tetto con rimozione di ethernit. L'architetto mi ha detto che per trattare l'ethernit l'impresa doveva fare una comunicazione alla ASL e io ho erroneamente interpretato che fosse la stessa necessaria alla detrazione, temo invece si tratti di tutt'altro...
Posso fare qualcosa o ho irrimediabilmente perso il diritto alla detrazione?
grazie
  • condominiale
    0
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    Lunedì 27 Ottobre 2008, alle ore 11:08
    L'invio del modulo a Pescara è indipendente dall'invio della comunicazione all'Asl.

    Non preoccuparti quindi, la pratica per la detrazione del 36% è iniziata correttamente.

    Per l'invio del modulo all'Asl leggi in fondo a questa pagina:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • carlotta40v
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Ottobre 2008, alle ore 11:14
    Nel mio caso la comunicazione alla asl e' necessaria (si tratta comunque di un cantiere con piu' di 200 g/uomo credo, visto che i lavori durano 7 mesi )
    i lavori sono gia' iniziati da 10 gg
    non so pero' se la comunicazione fatta dall'architetto e' la stessa che serve per la detrazione (so che mi marito ha firmato fogli per ore ma non li ho visti) o ne dovevo fare una specifica io
    e nel caso sono ancora in tempo?
    grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Ottobre 2008, alle ore 12:20
    C'è tutto scritto nel link che ti ho indicato, non puoi sbagliare.

    Se hai dei dubbi, basta una telefonata all'apposito ufficio dell'Asl.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Novembre 2008, alle ore 22:26
    Riprendo questo post, con una domanda forse stupida... come si calcolano i giorni-uomo??

    Sul link che indichi c'è riportato:

    - Inoltre sono esclusi anche i seguenti lavori purché siano inferiori a 200 uomini-giorno (costo complessivo inferiore a 74 - 75 mila euro):


    Ci si basa sul costo complessivo delle opere di ristrutturazione? O i giorni effettivi dall'inizio lavori alla chiusura (ma giorni lavorativi o anche sabati e domeniche)?

    Grazie

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Novembre 2008, alle ore 22:30
    Scusate, cercando ho trovato questo... lo riporto sperando che serva ad altri...




    DEFINIZIONE E CALCOLO DI UOMINI-GIORNO
    Per "uomini-giorno" si intende l'entità presunta del cantiere
    rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
    prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
    dell'opera (Art. 2 del D.Lgs. 494/96).
    Tale "entità presunta" è quindi pari al prodotto fra il numero di
    lavoratori (subordinati ed autonomi) previsti
    in cantiere ed il numero di giornate lavorative in cui ognuno di questi
    opererà in cantiere.
    Per il calcolo degli uomini-giorno si può utilizzare il seguente criterio:

    Costo della manodopera (CMO) = percentuale (X) dell'importo dei lavori
    (IL) > CMO = X * IL
    Uomini-giorno (UG) = Costo manodopera (CMO) / Tariffa media giornaliera
    operai (TMG) > UG = CMO / TMG


    La percentuale di incidenza della manodopera per tipologia di lavoro
    (X), si può desumere dai dati forniti dal
    D.M. 11/12/1978, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 357 del 23/12/1978, il
    quale stabilisce, ai soli fini della revisione
    dei prezzi, le quote di incidenza della manodopera e le squadre tipo dei
    lavoratori per ventitre principali categorie
    di lavorazioni, oppure dalla recente determinazione n° 37/2000
    dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., nella
    quale è riportata una linea guida per la determinazione dell'incidenza
    della mano d'opera. L'importo dei lavori
    (IL) deve essere decurtato dell'utile d'impresa.






    Direi che quindi è una questione legata all'entità economica dei lavori e non sul periodo in cui vengono eseguiti i lavori.. che può tranquillamente anche essere maggiore di 200 giorni...

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 09:03
    Ottimo intervento che ha puntualizzato questo aspetto non certo secondario, ma che dovrebbe essere gestito e certificato in prima persona dall'impresa, anche se il committente ne è comunque corresponsabile.

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