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2015-02-24 09:18:23

Apparecchi di illuminazione


1 - La fornitura di apparecchi di illuminazione (che la normativa non individua come beni significativi), acquistati dall'impresa che esegue i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, il cui costo sia inferiore al costo della mano d’opera, deve essere fatturata con IVA 10% poiché posta in essere nell’ambito del contratto d’appalto.
2 - Diversamente, proprio perché non considerati beni significativi, se il costo della fornitura sia superiore al costo della mano d'opera deve essere applicata, all’intero costo della fornitura degli apparecchi di illuminazione, l’IVA 22%.
3 - In quest'ultimo caso, la spesa sarà riferita al plafond del bonus ristrutturazioni e non diminuirà il plafond disponibile per il bonus arredi.
E' corretto quanto riportato ai precedenti punti 1, 2 e 3?
Grazie.
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 18:57 - ultima modifica: Lunedì 23 Febbraio 2015, all or 18:58
    I beni di vaore significativo sono individuati dal Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999:
    - ascensori e montacarichi;
    - infissi interni ed esterni;
    - caldaie;
    - videocitofoni;
    - apparecchiature di condizionamento;
    - sanitari e rubinetteria da bagno;
    - impianti di sicurezza.
    Come vedi, gli apparecchi di illuminazione non compaiono. Dove hai letto questa informazione?
    Gli apparecchi di illuminazione sono da considerarsi arredi. Quindi non possono rientrare nella detrazione sulle ristrutturazioni, bensì nel bonus mobili. Dovrai farti fare due fatture separate e pagare con 2 bonifici distinti.
    L'iva cmq è al 22% per gli apparecchi di illuminazione.

  • humble
    Humble Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Febbraio 2015, alle ore 09:18
    Ho specificato, nel mio post, che gli apparecchi di illuminazione NON sono considerati beni significativi.
    E' proprio per questo motivo che, richiamandomi al seguente paragrafo della guida AdE/gennaio 2015 pag. 20 "Le cessioni di beni restano assoggettate all'aliquota IVA ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto d'appalto" ho ritenuto possibile l'applicazione dell'aliquota ridotta ed il conseguente riferimento al bonus manutenzione straordinaria e non al bonus mobili.
    Grazie ancora.

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