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2017-03-08 15:09:56

Agevolazioni Prima Casa dopo donazione


Enryko
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06 Marzo 2017 ore 23:21 1
Salve,
avrei bisogno di un vostra consulenza. Nel 2013 ho ricevuto con una donazione la nuda proprietà di un immobile nel comune di Roma (nel quale risiedo) usufruendo delle agevolazioni "prima casa".
Ora vorrei acquistare un nuovo appartamento sempre nello stesso comune che diventerebbe la mia abitazione principale.
La domanda è: posso usufruire delle agevolazioni "prima casa" essendo il precedente atto a titolo gratuito?
Faccio la domanda perché ci sono delle modifiche effettuate nella legge di stabilità 2016 che potrebbero impattare la questione.
So per certo che con la circolare 7 maggio 2001, n. 44/E l'Agenzia delle Entrate ha esplicitato che:
"L’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro).
Al contrario, l’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriori acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile.
"
Volevo capire se la legge di stabilità 2016 (in particolare l'art. 1 comma 55) e successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E dell'8 aprile 2016 hanno modificato in qualche modo la questione ed ora per usufruire della agevolazione "prima casa" per il secondo acquisto (a titolo oneroso) è necessario cedere l'immobile che si possiede entro un anno dal rogito anche qualora il precedente immobile fosse stato acquistato a titolo gratuito (donazione).
Spero di essere stato chiaro.
Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Grazie
Modificato il 07 Marzo 2017 ore 09:43
  • enryko
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 8 Marzo 2017, alle ore 15:09
    E' arrivata la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

    Gentile Signor *** ***,
    la risposta al suo quesito è positiva se lei ha versato all'atto della donazione soltanto l'imposta ipotecaria e catastale e non anche quella di registro.
    Infatti, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.38/e del 12/08/2005, al punto 6.2, ha confermato quanto disposto dalla Circolare n. 44/E del 07/05/2001 e, cioè, che l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" in un atto di donazione, non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici "prima casa" previsti dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico n.131/86 delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato.
    In altri termini, soltanto se l'acquirente dell'immobile a titolo gratuito abbia versato l'imposta di registro in misura agevolata, l'agevolazione non può essere ulteriormente accordata.
    Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che riceva in donazione da un estraneo una casa di abitazione non di lusso, per la quale fruisca dell'agevolazione "prima casa" e versi l'imposta di registro in misura agevolata: in tal caso, il donatario non potrà fruire nuovamente del regime agevolato neanche nel caso di compravendita di altra casa di abitazione, ciò in quanto i presupposti che legittimano il regime di favore nei due acquisti (donazione e compravendita) sono gli stessi.
    Distinti saluti

    Direi risposta chiarissima, ora l'ultimo dubbio che rimane (ed ho già inviato la richiesta) è se copre anche le agevolazioni sull'IVA in caso di acquisto da costruttore (il mio caso), visto che qui si parla soltanto di imposta di registro. E' abbastanza scontato ma preferisco averlo nero su bianco. Ovviamente vi aggiornerò sulla risposta.Spero possa essere utile a qualcuno.Saluti

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