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2010-07-01 10:26:45

Luce scale


Quareo
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21 Giugno 2010 ore 19:51 4
Buongiorno ho appena acquistato un appartamento in una palazzina di 4 appartamenti di cui solo il nostro attualmente è abitato.Il costruttore deve finire gli altri e uno invece è stato venduto ma non è abitato.Il costruttore sostiene che la luce scale dobbiamo pagarla solo noi in quanto siamo gli unici che ci abitano ma a noi sembra strano visto che comunque abbiamo sostenuto le spese di allacciamento e in ogni caso la luce esterna sta accesa anche di notte e protegge anche i loro appartamenti da ingressi "indesiderati".Tra l'altro se devono fare dei lavori sicuramente si attaccheranno alla luce scale visto che nel vano ci sono le prese.Cosa ne pensate?grazie andrea
  • consulente
    0
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    Giovedì 24 Giugno 2010, alle ore 08:11
    La spesa per la luce scale, salvo diverso accordo, deve essere sostenuta da tutti i proprietari (costruttore incluso).

  • madlifox
    0
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    Lunedì 28 Giugno 2010, alle ore 13:58
    E' prassi che il costruttore all'atto della vendita faccia inserire nel rogito la clausola che lo esonera dalle spese di luce, acqua e riscaldamento per gli appartamenti non venduti. E' una cosa perfettamente lecita. Se nel tuo rogito è presente questa clausola, mi spiace ma le spese sono tue. Se invece così non fosse e il costruttore si ostinasse a non pagare la sua quota, dovrai comunque pagare tu per non avere sospesa la fornitura e poi iniziare una causa che si concluderà tra dieci anni (forse), che ti costerà più della spesa della luce, tempo perso, stress... Valuta tu la convenienza. Saluti.

  • quareo
    0
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    Mercoledì 30 Giugno 2010, alle ore 21:02
    Grazie mille devo infatti verificare se è scritto.
    Comunque il costruttore è persona ragionevole solo e quando c'è da pagare paga ...solo che credo sia convinto di non dover pagare quindi ho bisogno di essere sicuro che sia cosi'.

    grazie ancora!buona serata

  • nabor
    0
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    Giovedì 1 Luglio 2010, alle ore 10:26
    La clausola d'esonero dalle spese anzidette è lecita (nel senso di non contraria all'ordine pubblico), ma vessatoria, ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis e segg. c.c.
    Nel caso di mancata nogoziazione, è annullabile, previo ricorso al Giudice da parte del consumatore/acquirente.

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