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2016-11-08 18:01:11

Copie documentali condominiali


64brunica
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07 Novembre 2016 ore 21:11 1
Buona sera,
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale).
punto 1). I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.
Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
Chiedo se per il tempo impiegato per effettuare fotocopie e ricerca dati, debba essere ugualmente corrisposto.
Il quesito posto nasce dal fatto che l'amministratore chieda del denaro per il tempo impiegato.
Evidenzio che nulla è riportato nel contratto, a me pare che la norma sia chiara "che nulla è dovuto..."
Solo le fotocopie sarebbero da pagare.
In caso contrario quali provvedimenti da adottare in caso di diniego da parte dell'amministratore?
Grazie.
  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Novembre 2016, alle ore 18:01 - ultima modifica: Mercoledì 9 Novembre 2016, all or 11:01
    Devi un compenso all'amministratore solamente se questo era previsto all'atto del conferimento dell'incarico/suo rinnovo nel dettaglio dei compensi che egli a pena di nullità della nomina è tenuto a comunicare (art. 1129, 14° comma, c.c.). Diversamente devi solamente i costi vivi (spese per fotocopie debitamente documentate).
    Se l'amministratore insiste nelle sue richieste e tu le ritieni infondate puoi contestare formalmente (con lettera raccomandata) la richiesta.
    Se ritieni di voler approfondire l'argomento con il parere di un consulente di Lavorincasa.it puoi chiedere una consulenza a pagamento Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale

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