Salve,
avrei un quesito piuttosto urgente da proporvi:
Nel Compromesso, promessa di futuro acquisto e vendita tra le parti, il futuro venditore nella clausola" risoluzione del contratto" prevede la rinunzia del futuro acquirente al diritto di avvalersi dell' art. 1385 c.c. che stabilisce che ."..se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l?altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l?ha ricevuta, l?altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra?. In parole povere, nel compromesso si stabilisce che se l'impresa edile venditrice recede dal contratto ( oltretutto viene precisato "anche per causa imputabile all'impresa venditrice") il futuro acquirente conserva il diritto di vedersi restituita la caparra E NON IL DOPPIO così come previsto dall'articolo su citato, prevedendo tra l'altro la RINUNZIA AL DIRITTO E AD OGNI AZIONE , ANCHE RISARCITORIA, nei confronti dell' impresa futura venditrice.
Nel caso di inadempimento da parte del futuro acquirente, il compromesso stabilisce che la caparra versata dal futuro acquirente viene ritenuta dal futuro venditore, onorando così l'art. 1385c.c
A ben vedere mi pare ciò sia lesivo del diritto del futuro acquirente a vedersi restituito il DOPPIO della caparra in caso di recesso della parte futura venditrice. Il compromesso non è stato ancora firmato, ma ciò avverrà a breve. Come tutelarmi? posso pretendere dall'impresa futura venditrice la modifica della clausa agendo per affermare il PIENO diritto stabilito dall'art.1385?
Grazie mille, confido in una celere risposta
Simona