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2005-12-05 14:11:10

Buca lettere


A.pedini
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10 Novembre 2005 ore 11:31 14
Ho acquistato due gg fa un monolocale ottenuto dalla divisione in due di un appartamento. Nell'ingresso del palazzo cè il casellario di posta degli inquilini, formato da un totale di 18 buche, unA delle quali risluta essere vuota e mai utilizzata, come spesso accade. L'altro monolocale si è avvalso ( entrando un mese fa) della buca delle lettere intestato a quell'unico proprietario di prima della divisione. Chiamo l'amministratore del condominio per avere indicazioni di come usufruire di tale buca e mi dice di rivolgermi al caposcala( figura di cui mai avevo sentito parlare) e di chiedere a lui.
Vorrei sapere se ho diritto di avere tale buca o no, e nel caso negativo, come devo regolarmi?
grazie
  • gigi0
    0
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    Giovedì 10 Novembre 2005, alle ore 12:48
    Le cassette delle lettere dovrebbero essere di proprietà privata e quindi non dovrebbero essere un problema di competenza dell'amministratore, il quale dovrebbe solamente vegliare sulla loro corretta apposizione e conformità all'esistente.

    Se il tuo vicino avesse avuto titolo per appropriarsi della cassetta esistente, nessun problema, altrimenti l'onere e la spese necessaria per la posa della cassetta mancante dovrebbe essere egualmente suddiviso tra voi.

    Dovresti ottenere dall'amministratore le indicazioni necessarie per far posare una cassetta eguale alle altre.

    Ciao.

    Gigi

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Novembre 2005, alle ore 20:05
    E' una questione prettamente privata che non riguarda minimamente l'amm.re segui l'indicazione dell'amm.re e se non otterrai risultato potrai mettere la tua buca lettere a tue spese e se vorrai della stessa forma e colore delle altre. Tieni presente che l'alterazione al decoro è di competenza del giudice di pace e non dell'amm.re ne tanto meno dell'assemblea , la quale in caso di alterazione dovrà rivolgersi al G.di P. per un giudizio nel merito.

  • gigi0
    0
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    Sabato 12 Novembre 2005, alle ore 08:24
    Fenix, non confondiamo pere con carri armati: sono due cose diverse!

    Il Giudice di Pace non ha alcuna competenza in ambito condominiale: ci mancherebbe...! Egli ha potestà di dirimere le liti, su istanza di parte.

    La competenza del rispetto del decoro delle parti comuni, si da il caso, invece sia proprio dell'amministratore! Il quale, se necessario, deve attivarsi anche senza previo assenso assembleare.

    Che l'assemblea, in caso di alterazione, debba rivolgersi al Giudice di Pace, è proprio una tua congettura curiosa e divertente: citami almeno un caso in cui questo sia avvenuto.

    Ragazzi, ogni opinione è lecita, ma rimanga tale e non assuma le vesti di verità indiscussa, perché ingannerebbe il lettore!.

    Ciao.

    Gigi

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 12 Novembre 2005, alle ore 09:52

    fenix, non confondiamo pere con carri armati: sono due cose diverse!


    E chi lo fà ?? non certo io a quanto pare !! .


    Il Giudice di Pace non ha alcuna competenza in ambito condominiale: ci mancherebbe...! Egli ha potestà di dirimere le liti, su istanza di parte.


    Sei disinformato !! sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

    1.le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

    2.le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

    3.le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

    Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 Euro* ( penso che una cassetta postale costi meno ! oppure no ?? ), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 15.493,71 Euro **.
    Per cause civili di valore fino a 1.032,91 Euro ***, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.

    Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.

    Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile;

    - se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza;

    - se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;

    - se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;

    - se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.






    La competenza del rispetto del decoro delle parti comuni, si da il caso, invece sia proprio dell'amministratore! Il quale, se necessario, deve attivarsi anche senza previo assenso assembleare.


    Ma non è assolutamente vero ! anche un semplice condomino che pensa che tale opera sia lesiva al decoro architettonico può adire le vie legali. Ti ripeto la competenza è del GIUDICE e non dell'assemblea o tanto meno dell'amm.re.



    Che l'assemblea, in caso di alterazione, debba rivolgersi al Giudice di Pace, è proprio una tua congettura curiosa e divertente: citami almeno un caso in cui questo sia avvenuto.


    Mi dispiace ma è quella dei Giudice di questa Repubblica, penso ne avrai sentito parlare di loro .


    Il giudice deve accertare non soltanto se l'edificio abbia ed in che misura un decoro architettonico e se esso risulti concretamente turbato o leso dall'opera che il condomino intende compiere o ha già compiuto, ma anche se tale turbamento o lesione importi un deprezzamento dell'intero edificio. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico dell'edificio in condominio è demandata al potere discrezionale del giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, ove sia congruamente motivato.
    Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1975, n. 706.

    La tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all'intero edificio e, quindi, anche alle singole unità immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell'intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.
    Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474.


    Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno l'alterazione del decoro di un determinato fabbricato è demandata al giudice di merito il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato."
    Cass. civ., sez. II, 3 settembre 1998, n. 8731.


    Nel condominio degli edifici, il giudice, nel decidere dell'incidenza di un'innovazione sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in quale misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola, precedenti diverse modifiche operate da altri condomini. In caso di accertato danno estetico di particolare rilevanza, il danno economico è da ritenersi insito, senza necessità di specifica indagine; il relativo accertamento è demandato alla discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
    Cass. civ., 15 aprile 2002, n. 5417.


    Tribunale di Udine sentenza n. 935/01.
    E' competente a decidere il Giudice di Pace sulla controversia avente per oggetto l'installazione più conveniente, dal punto di vista estetico, e dell'eventuale inquinamento ambientale.




    Ragazzi, ogni opinione è lecita, ma rimanga tale e non assuma le vesti di verità indiscussa, perché ingannerebbe il lettore!.
    Ciao.
    Gigi

    Giusto!! per questo sarebbe opportuno informarsi prima di postare, non credi ??.

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 12 Novembre 2005, alle ore 13:44
    Ho letto solo poche righe della tua catilinaria, perché parti da presupposti errati ed insisti nell'errore:

    Errare humanum est, perseverare diabolicum

    Non mi pare esista alcuna causa in corso, quindi il Giudice di Pace c'entra come i cavoli a merenda.

    Ubi major, minor cessat.

    Ciao.

    Gigi


    PS: Dare informazioni sbagliate è peggio che non darne ed inoltre provoca un danno al fruitore, quindi ti invito a partecipare al forum nei modi dovuti e senza salire in cattedra senza possederne le capacità o almeno la dovuta attenzione.

    Anche il sottoscritto sbaglia, ma tende a correggersi.

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 12 Novembre 2005, alle ore 19:52

    Ho letto solo poche righe della tua catilinaria, perché parti da presupposti errati ed insisti nell'errore:

    Errare humanum est, perseverare diabolicum

    Non mi pare esista alcuna causa in corso, quindi il Giudice di Pace c'entra come i cavoli a merenda.

    Ubi major, minor cessat.

    Ciao.

    Gigi


    PS: Dare informazioni sbagliate è peggio che non darne ed inoltre provoca un danno al fruitore, quindi ti invito a partecipare al forum nei modi dovuti e senza salire in cattedra senza possederne le capacità o almeno la dovuta attenzione.

    Anche il sottoscritto sbaglia, ma tende a correggersi.

    E' chiaro perché non hai capito il mio post. Non ne hai mai letto uno dei miei , infatti nessuno ha mai parlato di causa , ma mentre tu dicevi ( SBAGLIANDO ) che la competenza sul decoro architettonico è dell'amm.re, io attraverso le sentenze dei giudici ti ho dimostrato il contrario . Sono contento che hai cambiato idea sui Giudici di Pace e sulla loro competenza .

    Sull'ergermi a professore lascio gli altri utenti giudicare i nostri post e le nostre capacità.

    P.S. visto le tue citazioni latine meglio scriverle complete e giuste soprattutto , anzi visto il risultato meglio non farlo, non penso sia un obbligo.

    Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur.

    Ubi maior minor cessat e non come da te erroneamente detto major

    Almeno il latino non massacriamolo.

    Grazie.

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 13 Novembre 2005, alle ore 09:42
    HAI PERFETTAMENTE RAGIONE!

    Maior si scrive con i e non con j: se avessi il tempo di rileggere i miei scritti, probabilmente correggerei i moltissimi errori di ortografia e sintassi ai quali inevitabilmente sono soggetto. Il mio latino risale a quarant'anni fa ed è decisamente arrugginito, ma ricordo perfettamente almeno questo.

    Tutto il resto è una tua opinione che non offre alcuna concreta risposta al quesito posto da a.pedini.

    La domanda, in sintesi, mi pare fosse: " come cavolo devo fare per mettere una cassetta per la posta?"

    La tua risposta è: " devi andare dal Giudice di Pace".

    Dopo aver entrambi imbrattato queste pagine inutilmente, al lettore rimane ancora il dubbio!

    Art. 1130 Attribuzioni dell`amministratore
    L`amministratore deve:
    1) eseguire le deliberazioni dell`assemblea dei condomini e curare l`osservanza del regolamento di condominio;
    2) disciplinare l`uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell`interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
    3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell`edificio e per l`esercizio dei servizi comuni;
    4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell`edificio.Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

    Il lettore dovrebbe trarne le conclusioni.

    Ti invito ad evitare, in questa sede, ulteriori strascichi della vicenda, mentre, dato che dimostri una buona conoscenza della materia, ti pregherei di offrire il tuo prezioso contributo in ausilio del lettore ed in questo caso tu sia il benvenuto!

    Ciao.

    Gigi

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 13 Novembre 2005, alle ore 16:02


    .......Tutto il resto è una tua opinione che non offre alcuna concreta risposta al quesito posto da a.pedini.


    Come ti ho già detto , non è solo una mia opinione ma è soprattutto quella giurisprudenziale, sopra, te ho dato solo una piccolissima prova delle innumerevoli sentenze ( in mio possesso ) tutte univoche in tal senso che non puoi etichettare come "semplici opinioni".


    La domanda, in sintesi, mi pare fosse: " come cavolo devo fare per mettere una cassetta per la posta?"

    La tua risposta è: " devi andare dal Giudice di Pace".


    Non mi devi far dire ciò che NON HO MAI DETTO basta leggere i post da me scritti e sopra riportati per capire che non ho mai detto una simile cosa.
    Ho riferito al gentile utente ,a.pedini, che lui può benissimo mettere nel rispetto e nei modi consentiti dalle norme vigenti in materia, vedasi DECRETO 9 aprile 2001 del MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI art 46, la relativa cassetta , naturalmente a sue spese ed utilizzando una parte comune sempre nel rispetto di quanto contemplato nell?art.1102 c.c.. Pertanto dopo aver rispettato quanto sopra predetto , né l?assemblea né tantomeno il suo amm.re sono autorizzati a rimuovere la cassetta postale in quanto non competenti in materia. Quindi ho aggiunto che se qualcuno ( condomino - assemblea - amm.re ) ritenesse tale opera lesiva al decoro architettonico, non essendo loro competenti in materia , dovranno intraprendere un?azione giudiziaria nei confronti del condomino proprietario della cassetta, dinnanzi al G.di P. del luogo competente per territorio, il quale, come dalle allegate sentenze è l?unico competente a decidere se tale cassetta è lesiva al decoro e nel caso, se vada rimossa. Fino ad una sentenza di tal genere e se non vi è impugnazione della stessa, la cassetta rimane dov'è.


    Dopo aver entrambi imbrattato queste pagine inutilmente, al lettore rimane ancora il dubbio!



    Non sò se dopo tutto ciò rimangono ancora dei dubbi, sarà lui a dircelo.


    Art. 1130 Attribuzioni dell`amministratore
    L`amministratore deve:
    1) eseguire le deliberazioni dell`assemblea dei condomini e curare l`osservanza del regolamento di condominio;
    2) disciplinare l`uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell`interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
    3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell`edificio e per l`esercizio dei servizi comuni;
    4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell`edificio.Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

    Il lettore dovrebbe trarne le conclusioni.


    Quest'articolo si ! che confonde tutti in quanto lo stesso parla dei poteri dell?amm.re che ha sul ?disciplinare le parti comuni? e sul ?compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell?edificio? , ma qui stiamo parlando di cassette postali che come tu sai NON SONO PARTI COMUNI , MA PRIVATE e quindi non riguarda l'amm.re e del diritto del condomino, sancito dall'art. 1102 c.c. al quale viene impedito un pari uso ( quello di avere una cassetta come tutti ) da parte degli altri condomini.


    Ti invito ad evitare, in questa sede, ulteriori strascichi della vicenda,


    Guarda ! lungi da me nello scendere in polemica, ma qui hai detto delle inesattezze che tu mi addebiti ( vedi sopra ) ed io non posso NON RISPONDERTI.


    mentre, dato che dimostri una buona conoscenza della materia, ti pregherei di offrire il tuo prezioso contributo in ausilio del lettore ed in questo caso tu sia il benvenuto!

    Ciao.

    Gigi


    BUONA ?? ti assicuro che la mia conoscenza in materia E' PIU' CHE BUONA sopportata da continui studi ed approfondimenti e da oltre 5000 sentenze in mio possesso. Scrivo nei vari forum condominiali solo per aiutare il condomino un pò inesperto come meglio potersi muovere in questa giungla, informandolo nel migliore dei modi e mettendo a sua disposizione le già citate sentenze ( NATURALMENTE TUTTO GRATIS E SENZA ALCUN COMPENSO)

    Adesso posso chiudere , se vorrai ne possiamo parlare in privato.

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 25 Novembre 2005, alle ore 17:09
    Ciao a.pedini allora come è andata a finire la vicenda della cassetta postale ??

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Dicembre 2005, alle ore 17:49
    Qui nimium probat, nihil probat.


    Veritas nihil veretur nisi abscondi.
    Veritas nimium altercando amittitur.

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Dicembre 2005, alle ore 17:59
    Qui nimium probat, nihil probat.


    Veritas nihil veretur nisi abscondi.
    Veritas nimium altercando amittitur.

    Quod nullum est, nullum producit effectum.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Dicembre 2005, alle ore 22:45
    .....Il Giudice di Pace non ha alcuna competenza in ambito condominiale: ci mancherebbe...! Egli ha potestà di dirimere le liti, su istanza di parte.....

    Certo che quando ho letto questa frase di Gigi mi è venuto un colpo.

    Come si fa a scrivere simili idiozie!
    Almeno rettificasse immediatamente l'errore.......

    Basta leggere in ogni luogo per trovare le attribuzioni del G.d.P.:

    http://www.condomini.altervista.org/GiudicePace.htm

    Guarda caso il suo compito principale è di dirimere le liti condominiali!

    Saluti

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 5 Dicembre 2005, alle ore 08:40
    Mi piacerebbe capire quale intervento dovrebbe competere al Giudice di Pace per la posa di una cassetta delle lettere, se non contestata dai condomini.

    "If you are out to describe the truth,
    leave elegance to the tailor."
    -- Albert Einstein

  • consulente
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 5 Dicembre 2005, alle ore 14:11
    Informiamo i frequentatori di questo forum, che la nostra Redazione ammette senz'altro (e ci mancherebbe!) le divergenze di opinioni sui temi trattati, semprecchè, questi confronti portino a soluzioni costruttive per tutti i lettori del forum, senza dare adito a battibecchi personali, ma sempre e solo nel pieno rispetto delle parti.
    Ringraziamo per la collaborazione.
    La Redazione di Lavorincasa.it

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