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2018-07-02 14:46:44

Spese ascensore - 43576


Buonasera,
nel condominio di mio padre circa 20 anni fa è stato installato un ascensore per il quale mio padre, proprietario di immobile al primo piano, non ha aderito.
Adesso, vista l'età dei miei genitori, ho fatto richiesta dei conteggi per poter usufruire dell'ascensore; mi sono trovato un conteggio più alto rispetto a chi abita all'ultimo piano; premetto che il proprietario dell'ultimo piano ha millesimi di proprietà inferiori, ma millesimi di scala superiori.
Come viene effettivamente ripartito il costo? in base a quale normativa?
Grazie
  • svevavolo
    Svevavolo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Dicembre 2017, alle ore 19:11
    Ciao, la norma della ripartizione è nell'art. 1124 c.c., ma nel tuo caso dovrebbero esserti state addebitate anche le spese per i precedenti interventi (ex art. 1121, co.3 c.c.).
    Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale

  • jovis
    Jovis Ricerca discussioni per utente Svevavolo
    Giovedì 14 Dicembre 2017, alle ore 13:34 - ultima modifica: Giovedì 14 Dicembre 2017, all or 13:36
    Ciao, la norma della ripartizione è nell'art. 1124 c.c., ma nel tuo caso dovrebbero esserti state addebitate anche le spese per i precedenti interventi (ex art. 1121, co.3 c.c.).
    Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
    Ciao Diego,
    parlo non da esperto, ma per sentito dire "voci di condominio" per i calcoli li dovrà fare chi di competenza, ovvero l'amministratore, ma penso alla quota che purtroppo dovrai pagare sull'installazione e manutenzione dell'ascensore, verrà poi ripartita in millesimali a tutti i condomini.:-))

  • diego22
    Diego22 Ricerca discussioni per utente Jovis
    Giovedì 14 Dicembre 2017, alle ore 14:51
    Ciao Diego,
    parlo non da esperto, ma per sentito dire "voci di condominio" per i calcoli li dovrà fare chi di competenza, ovvero l'amministratore, ma penso alla quota che purtroppo dovrai pagare sull'installazione e manutenzione dell'ascensore, verrà poi ripartita in millesimali a tutti i condomini.:-))
    Grazie per la risposta e l'interessamento

  • manuelamargilio
    Manuelamargilio Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Aprile 2018, alle ore 18:38
    Per la ripartizione delle spese di manutenzione dell’ascensore si segue il seguente criterio: e cioè metà del valore della spesa viene ripartita in ragione del valore dei singoli piani e l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ogni piano rispetto al suolo. Quando invece si deve procedere all'installazione ex novo dell'impianto dell' ascensore il criterio da seguire sarà quello previsto dall'art. 1123 del codice civile ed i costi si suddividono in proporzione della proprietà di ciascun condomino.
    L'avvento della legge n. 220 del 2012 ha definitivamente fugato ogni dubbio e modificando l'articolo 1124 del codice civile ha stabilito chela ripartizione delle spese dell'ascensore segue lo stesso criterio previsto per la manutenzione delle scale.Dunque attualmente le spese per la manutenzione degli ascensori sono sostenute dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono e la relativa spesa è ripartita per il 50% in ragione del valore delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio, e per il restante 50% in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Sarà a questo punto necessario valutare se trattasi di errore dei criteri legali o di calcolo e se vi sono gli estremi per poter impugnale la delibera condominiale chiedendo la nullità. Il tutto nel rispetto dei termini previsti dalla legge.



  • annalisaventuri
    Annalisaventuri Ricerca discussioni per utente Manuelamargilio
    Martedì 17 Aprile 2018, alle ore 10:51
    Per la ripartizione delle spese di manutenzione dell’ascensore si segue il seguente criterio: e cioè metà del valore della spesa viene ripartita in ragione del valore dei singoli piani e l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ogni piano rispetto al suolo. Quando invece si deve procedere all'installazione ex novo dell'impianto dell' ascensore il criterio da seguire sarà quello previsto dall'art. 1123 del codice civile ed i costi si suddividono in proporzione della proprietà di ciascun condomino.
    L'avvento della legge n. 220 del 2012 ha definitivamente fugato ogni dubbio e modificando l'articolo 1124 del codice civile ha stabilito chela ripartizione delle spese dell'ascensore segue lo stesso criterio previsto per la manutenzione delle scale.Dunque attualmente le spese per la manutenzione degli ascensori sono sostenute dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono e la relativa spesa è ripartita per il 50% in ragione del valore delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio, e per il restante 50% in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Sarà a questo punto necessario valutare se trattasi di errore dei criteri legali o di calcolo e se vi sono gli estremi per poter impugnale la delibera condominiale chiedendo la nullità. Il tutto nel rispetto dei termini previsti dalla legge.


    Grazie per le tua risposta

  • annalisaventuri
    Annalisaventuri Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Giugno 2018, alle ore 10:44
    Penso che nel tuo pagamento tu debba includere tutti i costi degli interventi successivi all'installazione

  • jovis
    Jovis Ricerca discussioni per utente Annalisaventuri
    Sabato 30 Giugno 2018, alle ore 16:01
    penso che nel tuo pagamento tu debba includere tutti i costi degli interventi successivi all'installazione
    Io, forse avrò la testa dura, ma ne pagherei solo il 50% sugli interventi di manutenzione, o no?

  • manuelamargilio
    Manuelamargilio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Luglio 2018, alle ore 14:25
    Ritengo sia necessario effettuare i conteggi per verificarne la conformità ai criteri di legge.

  • jovis
    Jovis Ricerca discussioni per utente Manuelamargilio
    Lunedì 2 Luglio 2018, alle ore 14:46
    Ritengo sia necessario effettuare i conteggi per verificarne la conformità ai criteri di legge.
    Si forse intendi l'art 1124, cmq è sempre giusto essere rispettosi delle leggi e relative normative condominiali

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