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2005-10-30 16:53:00

Parcheggi pertinenziali secondo il pgt del 11 marzo 2005


Lseminar
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27 Ottobre 2005 ore 13:04 2
Ho letto e riletto tutta la legge e le varie evoluzioni a partire dalla legge Tognoli, ma non mi e' ben chiaro un aspetto.

Io sono residente in Lombardia, e stando ad una circolare del 21 aprile 2000 n. 24 (BURL 4 suppl. straordinario al n. 19 del 12 maggio 2000), la costruzione di autorimesse pertinenziali non riguardava solo quelle interrate ma anche quelle fuori terra.(anche in deroga agli strumenti urbanistici)

Ebbene io mi trovo nella situazione di avere una casa senza box (di testa facente parte di un gruppo di case a schiera con giardino privato) , e dovendolo costruire in aderenza al confine del mio vicino(non condomino, ma vicino con cui confino tramite un muro di cinta costruito sulla sua proprieta') mi viene negata la possibilita' di farlo da parte dell' U.Tecnico del mio Comune, in quanto nella N.T.A (norme tecniche di attuazione) la costruzione in aderenza al confine e prevista solo se:
- tramite convenzione tra confinanti;(possibilita' negata in quanto il mio vicino non ci sta)
- esistenza di parete o di porzione di parete in aderenza non finestrata;
- ricostruzione in aderenza a seguito di demolizione;
- a seguito di presentazione di progetto unitario di fabbricati da relaizzare in aderenza.

Qualcuno, mi sa dare un'aiuto.
Grazie
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 29 Ottobre 2005, alle ore 18:01
    La corretta interpretazione della Tognoli, della L.R. 22/99 alla quale si riferisce la circolare 24 da te citata e della più recente L.R. 12/2005, riguardo alla possibilità di realizzazione di parcheggi in locali situati al piano terreno degli edifici, è quella della trasformazione di locali esistenti.

    Le leggi hanno quale punto di forza, invece, la possibilità di realizzazione di parcheggi interrati anche in deroga alle norme di PRG.

    riporto qui di seguito la nuova legge 12:

    CAPO II - NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

    Art. 66. (Localizzazione e rapporto di pertinenza)

    1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1955, n. 393).

    2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.

    Art. 67. (Disciplina degli interventi)

    1. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare con le previsioni del piano urbano del traffico, ove esistente, con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta necessità di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 122/1989, solo in presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall'intervento.

    2. I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

    3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico.

    Art. 68. (Utilizzo del patrimonio comunale)

    1. I comuni, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, possono cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, individuano le localizzazioni necessarie.

    2. Al fine della cessione di cui al comma 1, i comuni pubblicano apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa, nonché ad imprese di costruzione, definendo:

    a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;
    b) le modalità di selezione delle richieste e di concessione del diritto di superficie sulle aree;
    c) l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle unità immobiliari interessate;
    d) la documentazione tecnico-progettuale necessaria;
    e) le garanzie economico-finanziarie da prestare.

    3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge 122/1989, recante altresì l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare destinazione d'uso.

    Art. 69. (Regime economico)

    1. I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito.

    2. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe dell?edificio.

    Affidati ad un buon tecnico che ti possa aiutare a costruire un interrato.

    Ciao.

    Gigi

  • lseminar
    Lseminar Ricerca discussioni per utente
    Domenica 30 Ottobre 2005, alle ore 16:53
    Ok mille grazie.

    Luigi

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