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2013-03-12 21:26:57

Riscatto casa peep


Chrisb04
login
06 Marzo 2013 ore 23:48 6
Salve a tutti
Ho ereditato una casa peep in diritto di proprietà. Vorrei effettuare il riscatto per la rimozione dei vincoli per poter vendere a prezzo libero. (preciso che sono passati ormai più di 30 anni dal primo acquisto) Sono stato in comune e mi hanno detto che in questo momento ( per motivi loro ) non possono calcolarmi il corrispettivo e quindi non possono permettermi il riscatto. Vorrei sapere: non è un mio diritto poter esercitare questo riscatto? Tra l'altro sul sito del comune ci sono tutti i criteri per questo calcolo. Se io facessi ufficialmente domanda di riscatto e loro mi rispondessero di no avrei gli elementi per fare ricorso?
Grazie
  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Marzo 2013, alle ore 16:50
    Buongiorno, il caso da Lei rappresentato desta molte perplessità. Ritengo, comunque, che Lei dovrebbe formulare un'istanza scritta, in quanto l'eventuale diniego o silenzio-rigetto potrebbero essere oggetto d'impugnazione.

  • chrisb04
    Chrisb04 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Marzo 2013, alle ore 22:49
    Grazie della risposta, nella domanda per il riconvenzionamento del comune sono citati gli commi 46,47,48,49,50 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 98 n 448, commi che riporto.

    45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

    46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
    a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
    b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

    47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

    48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

    Da questi commi sembra che sia il comune che deve fare la proposta ( nella legge 22 ottobre 1971 non c'era questa condizione), tuttavia si parla di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, nel mio caso io sono già in diritto di proprietà ( chiedo la rimozione dei vincoli).
    Mi piacerebbe sapere se esiste qualche sentenza per un caso simile al mio.
    Grazie

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Sabato 9 Marzo 2013, alle ore 09:19
    Forse non è necessario ricorrere alla giurisprudenza...la convenzione, nel Suo caso, non indica un termine di durata (ventennale, di norma)?

  • chrisb04
    Chrisb04 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 9 Marzo 2013, alle ore 23:43
    Salve, in questi giorni ho studiato approfonditamente il problema e sono giunto ad avere un quadro preciso della situazione. mi piacerebbe sapere la sua opinione al riguardo ( mi scuso se sarò un po' lungo)
    La mia casa e stata acquistata in diritto di proprietà. Nel rogito sono citati i commi 15, 16, 17, 18, 19 della legge 22 Ottobre 1971.
    In particolare il comma 17 afferma:

    "Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilita', il
    proprietario dell'alloggio puo' trasferirne la proprieta' a chiunque
    o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di
    pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo
    ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il
    valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo
    di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle
    variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato
    dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza e' valutata
    dall'ufficio tecnico erariale ed e' riscossa all'atto della
    registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che
    provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma e'
    destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche
    e popolari."

    Dunque a mio parere i vincoli permangono ma è mio DIRITTO quando lo desidero rimuoverli pagando il dovuto

    Viceversa al comune sostengono (credo), che sono loro a dover dare la possibiltà di effettuare il riscatto se e quando vogliono ( questo è anche il parere di un notaio a cui mi sono rivolto).
    La tesi sostenuta dal comune è corretta, ma solo nel caso di abitazioni in diritto disuperficie ( ed infatti nei loro documenti informativi si parla solo di diritto di superficie non di diritto di proprietà).

    In più, nel 2011 nel d.l 13 maggio 2011 N 70 convertito nella legge 12 luglio 2011 n 106 è stato inserito nella legge 23 dicembre 1998 n 448 il seguente comma.

    49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
    di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche'
    del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
    convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
    865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
    proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore
    della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del
    diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
    trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con
    convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo
    proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo
    proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato,
    anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una
    percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma
    48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e'
    stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in
    relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non
    regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
    intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (54)

    poi aggiornato così

    Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla
    L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 29, comma
    16-undecies) che a decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di
    cui al comma 49-bis del presente articolo, e' stabilita dai comuni.

    In questo comma è scritto chiaramente che la convenzione per la rimozione dei vincoli è stipulata A RICHIESTA DEL SINGOLO PROPRIETARIO.
    inoltre ci sono tutti i criteri per il calcolo del corrispettivo (Che coincidono più o meno con quelli utilizzati dal comune per le campagne di riscatto fatte qualche anno fa)

    Dunque io sono convinto delle mie ragioni tuttavia se non mi ascoltassero cosa potrei fare? Un ricorso al tar è molto costoso ( più del corrispettivo da pagare credo), cos'altro potrei fare?

    La ringrazio ancora se avrà avuto la pazienza di leggere tutto, un suo parere mi interesserebbe molto anche in quanto avvocato.
    Cordiali saluti

  • chrisb04
    Chrisb04 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Marzo 2013, alle ore 08:39
    Nuovo aggiornamento, ho trovato un link che tratta approfonditamente l'argomento: http://www.notariato.it/en/highlights/news/archive/pdf-news/521-11.c.pdf.
    Leggendo il punto 4 mi sembra di capire che niente sia dovuto al comune vista.
    Sono sempre più dubbioso

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Marzo 2013, alle ore 21:26
    Grazie della segnalazione, esaminerò il tutto.

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