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2012-01-03 16:45:13

Nuovo condominio - attivazione ascensori


Telef
login
27 Dicembre 2011 ore 10:28 8
Buongiorno,
sono prossima proprietaria di un appartamento di nuova costruzione.
Al condominio non è stata ancora rilasciata l'agibilità e gli ascensori non funzionano:
- La mancata messa in funzione degli ascensori può essere dovuta all'assenza di agibilità?
- Abitualmente a chi spettano le spese di attivazione degli ascensori? All'impresa edile che ha costruito o agli inquilini? Gli ascensori non dovrebbero essere già attivi al momento del rogito?

Grazie anticipatamente
  • consulente
    Consulente Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Dicembre 2011, alle ore 07:50
    L'immobile dovrebbe essere consegnato ed occupato dai proprietari, solo dopo aver espletato tutte le formalità che rendono agibile e quindi fruibile ogni singolo alloggio.
    In certi casi questa condizione non è rispettata anche a causa dell'insistenza di alcuni condomini che ritengono superfluo aspettare, e per non pagare magari altre mensilità di affitto o sotto l'urgenza di consegnare il vecchio alloggio.
    In questo caso, si tratterà di aspettare il rilascio dell'abitabilità e del collaudo dell'ascensore, che non sono mai coincidenti, credo per poco tempo.

  • telef
    Telef Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Dicembre 2011, alle ore 10:32
    Grazie per la risposta,
    non mi è ancora chiaro come si pone la questione delle spese di attivazione degli ascensori.

    Sull'immobile (di nuova costruzione) ad oggi grava un anno di ritardo sulla consegna, al rogito volevamo specificare che riteniamo l'impresa pienamente responsabile in merito al rilascio di agibilità, sperando che serva...

    Grazie.

  • consulente
    Consulente Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Dicembre 2011, alle ore 17:22
    Se non sbaglio le spese di attivazione spettano al costruttore in quanto deve consegnare l'opera perfettamente funzionante.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Dicembre 2011, alle ore 16:12
    Buongiorno, ho scritto fiumi d'inchiostro in tema d'agibilità (molti sono reperibili in rete), e vedo, purtroppo, che queste fattispecie sono ricorrenti. L'installazione degli ascensori è 'conditio sine qua non' per l'ottenimento dell'agibilità, nella stragrande maggioranza dei regolamenti edilizi locali, e relative disposizioni attuative. Se il contratto preliminare prevedesse una clausola che onera i promissari acquirenti in merito, parleremmo senz'altro di vessatorietà della clausola stessa, con quanto ne consegue. Se il contratto non ne parla, il silenzio della previsione fa gravare senz'orma di dubbio il relativo onere sul costruttore (che, ricordo, deve anche consegnare la polizza postuma di cui al D. Lgs. 122/2005, art. 4). Nelle condizioni attuali, Lei e gli altri promissari acquirenti potreste:
    1) rifiutarVi d'andare al rogito, e chiedere la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa altrui, previa diffida ad adempiere;
    2) rogitare comunque, previo rilascio d'una cauzione per lo specifico profilo dell'agibilità;
    3) rogitare 'al grezzo', riducendo il corrispettivo, e affidando il completamento dell''opera ad altro appaltatore.
    La scelte delle tre ipotesi, ovviamente, va rapportata al caso concreto.

  • telef
    Telef Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Gennaio 2012, alle ore 13:57
    Purtroppo siamo di fronte ad un'impresa edile che nonstante un anno di ritardo nella consegna dell'immobile, con i vizi che qui ho segnalato, non acconsente a conciliare con nessuno dei 3 scenari da lei illustrati.
    Posso come ultima cosa chiederle:
    Se decidessi di farmi ridare gli acconti versati, scegliendo come percorso una causa legale, in quanto tempo potrei ri-avere i miei acconti e quanto potrebbe costarmi tale procedura?

    Grazie anticipatamente

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Gennaio 2012, alle ore 17:31
    I tre scenari, in realtà, sono veri e propri presupposti per una successiva azione legale. I tempi di quest'ultima, se si deve giungere a sentenza, non possono presumersi inferiori a 2/3 anni in primo grado. I costi sono rapportabili al valore della domanda, ed all'istruttoria necessaria (CTU), ma non inferiori a 5000 ?uro, in linea di massima.

  • telef
    Telef Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Gennaio 2012, alle ore 07:38
    Grazie per la collaborazione.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Gennaio 2012, alle ore 16:45
    Non c'è di che, e, se ha bisogno d'aiuto, mi scriva pure.

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