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2007-06-01 22:10:33

Distanze tra i balconi di un medesime edificio.


Frettalim
login
01 Giugno 2007 ore 19:48 1
Ho comprato una villetta bifamiliare di nuova costruzione, separata da cielo a terra da un muro comune.
Nella facciata, il progettista, come da progetto sottopostomi prima dell'acquisto, ha previsto due balconi con ringhiera metallica alta 1m, sul prospetto della casa, ricadenti uno nella mia proprietà e uno in quello del vicino. I due balconi sono molto prossimi tra loro circa 70 cm, a 35 cm dalla linea di confine, senza alcuna barriera visiva e fisica.
Il vicino pretende di erigere un muro di separazione, antiestetico, e non previsto in progetto regolarmente approvato e con casa costruita e abitabilità rilasciata, per tutelare la sua privacy e non vuole si costituisca veduta sulla sua proprietà.
Considerato che l?edificio è unico e che chi ha acquistato (sia io che il vicino) ha visto realizzato l?edificio nonché in progetto non si prevede alcuna separazione tra i balconi, vi chiedo se è lecita, secondo voi, la pretesa del vicino di erigere un muro (o una barriera visiva) di separazione?
In molti edifici condominiali i balconi sono addirittura continui tra proprietà vicine e separati da sola ringhiera?.
Come vanno applicate le regole sulle distanze previste dal C.C. in questo caso?
Ringrazio chi sa darmi una corretta risposta, magari argomentata con analoghi casi e riferimenti a leggi e/o sentenze.
Saluti
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Giugno 2007, alle ore 22:10
    Bisogna premettere che se i balconi sono prospicienti la pubblica via, sarà necessario il permesso comunale.

    Le distanze da rispettare sono previste dal Codice.

    Eccoti una precisa sentenza:

    Vietato costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino
    Tribunale di Lodi, 06/04/2005, n. 203
    L?art. 907 c.c. - vietando di costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino - è diretto ad assicurare non solo aria e luce in quantità sufficiente ma, anche e soprattutto, l?integrità delle veduta stessa, riferendosi ad ogni opera stabile, qualunque ne sia la foggia e la materia.
    La nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere.
    Trattasi di disposizione applicabile anche agli edifici condominiali.

    Questa e altre precise informazioni le trovi come al solito qui:

    http://www.condomini.altervista.org/distanze.htm

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