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2009-02-03 20:49:54

Direzione lavori - 23531


Arch.paolo
login
03 Febbraio 2009 ore 15:38 6
Salve,
sono un architetto abilitato alla professione alle prese con la mia prima ristrutturazione. E' una manutenzione ordinaria che faccio per conto dei miei genitori. Abbiamo già un impresa strutturata che farà i lavori, il Piano della sicurezza e il Piano di coordinamento del cantiere. In quanto è una manutenzione ordinaria non è necessario nel mio comune presentare una DIA, ma una semplice comunicazione scritta nella quale il proprietari comunica che esegue lavori di manutenzione ordinaria. Io ho riprogettato bagno e cucina e redatto computo metrico coordinandomi con l'impresa ma formalmente non risulta da nessuna parte e mai risulterà a chi spetta la Direzione lavori. Come faccio a mettere formalmente per iscritto che io ho la DL con l'impresa? Qualcuno sa dirmi come va redatto un "contratto" in questo caso con l'impresa (firmando un computo metrico e disegni per esempio)? Quali sarebbero le mie responsabilità?
Aspetto risposta
grazie mille
Paolo
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Febbraio 2009, alle ore 15:53
    Caro Paolo, presumo architetto

    La direzioni lavori è un incarico che il cliente non è tenuto a darti, al limite puo' fermarsi a quanto tu hai gia eseguito, e decidere di farsi la direzione da solo.

    Qualora invece ti investisse anche della DL, in questo caso ti fai fare una lettera in cui ti conferisce il mandato di dirigere i lavori per suo conto.

    Come Direttore dei lavori dovrai istruire l'impresa sul da farsi.
    L'impresa è tenuta a fornirti gli esecutivi di come intende realizzare i lavori, sulla base di queti esecutivi darai il tuo accordo o meno.
    Un consiglio non farti mai mettere davanti il fatto compiuto dalle imprese, gioca d'anticipo.
    Auguri.....

  • arch.paolo
    Arch.paolo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Febbraio 2009, alle ore 17:12
    Grazie mille della dritta.
    Premesso che il lavoro è una piccola ristrutturazione dell'appartamento di famiglia di 70 mq e che essendo pura manutenzione ordinaria non presenterò alcuna DIA, come faccio io a tutelarmi che l'impresa darà voce alle mie scelte progettuali (quale per esempio posa dei rivestimenti, posizione dei punti luce, disegno della pavimentazione, ...)? In questo caso non c'è alcun documento che attesta la mia progettualità. Io pensavo di far sottoscrivere all'impresa un computo metrico con in allegato i disegni di progetto. Ma non vorrei così incappare nella mia poca esperienza professionale poichè allora si che l'impresa avrebbe materiale per rivendicare la non corretta esecuzione su eventuali lacune progettuali.
    Cosa mi consigli?
    Grazie ancora
    Paolo

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Febbraio 2009, alle ore 17:42
    Appare strano che sia necessario nominare un D.L. e non sia necessario presentare almeno una semplice Dia anche non onerosa, consulta questa tabella:

    http://www.condomini.altervista.org/Per ... oniDia.htm

    Puoi riferirti a questo schema:

    DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
    SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA? E ATTIVITA? TECNICHE PER LA ______________
    ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO
    Costituiscono oggetto dell?incarico le seguenti prestazioni:
    1. Direzione dei Lavori e tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti quali le
    comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, agli enti
    previdenziali, all?A-USL locale;
    2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96
    3. Contabilizzazione delle opere;
    4. Liquidazione dei lavori;
    5. Assistenza nelle fasi di collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo;
    6. Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per ottenere il certificato di
    abitabilità/usabilità delle opere.
    7. Assistenza giornaliera di cantiere mediante adeguato dimensio-namento e organizzazione
    dell?ufficio di Direzione Lavori
    ART. 2 COMPOSIZIONE DELLO UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
    La composizione dell?ufficio di Direzione lavori sarà adeguata all?importanza e complessità delle
    opere da realizzare.
    ART. 3 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
    Sono a carico del Committente:
    - la consegna di ogni informazione, dato od elemento utile o necessario all?espletamento
    dell?incarico affidato;
    - la nomina di un proprio referente entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, incaricato
    formalmente del mantenimento dei rapporti con l?Affidatario e dei loro sostituti;
    - l?espletamento delle pratiche per il conseguimento della piena accessibilità e disponi-bilità da
    parte dei professionisti e dell?Impresa/e esecutrice/i dei luoghi interessati dalla realizzazione delle
    opere;
    - la redazione di nuovi elaborati o di modifiche ai progetti per cause non imputabili alla Direzione
    Lavori;
    - l?IVA nella misura di Legge;
    - il contributo integrativo di cui alla Legge 415/98 art. 17 comma 6/a) nella misura del 2%;
    - ogni altro onere non posto direttamente a carico dell?Affidatario.
    ART. 4 ONERI A CARICO DELL?AFFIDATARIO
    Saranno a carico dell?Affidatario:
    - gli oneri fiscali, fatta salva l?IVA di Legge ed il contributo integrativo;
    - le spese vive sostenute per l?espletamento dell?incarico.
    ART. 5 ATTIVITA? SVOLTE DAL PERSONALE della DIRE-ZIONE LAVORI
    DIRETTORE DEI LAVORI
    Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d?arte ed in conformità al progetto approvato ed
    al contratto ai sensi della Legge 109/94 e dal Regolamento di Attuazione DPR 554/99.
    Le principali attività svolte dal Direttore dei Lavori sono le seguenti:
    - cura dell?esecuzione dei lavori a regola d?arte ed in conformità al progetto ed al contratto;
    - è responsabile del coordinamento e della supervisione della attività di tutto l?ufficio di Direzione
    dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l?Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
    economici del contratto;
    - è responsabile dell?accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
    qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto
    dall?art. 3 comma 2, della Legge 5 novembre 1971 n° 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle
    norme tecniche di cui all?art. 21 della predetta Legge;
    - intrattiene i rapporti con il Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo
    stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;
    - partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente;
    - coordina le attività di cantiere ai fini della sicurezza ed igiene dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.
    494/96 e del D.P.R. 554/99 art. 127.
    - e? responsabile del controllo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale
    dei dipendenti dell?appaltatore;
    - verifica la validità del programma di manutenzione;
    - ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti.
    EVENTUALI DIRETTORI OPERATIVI
    Gli assistenti con funzioni di Direttori Operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare
    che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolar-men-te e nell?osservanza
    delle clausole contrattuali.
    Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori la quale consiste nel:
    - verificare che l?Appaltatore svolga tutte le pratiche di Legge relative alla denunzia dei calcoli
    delle strutture;
    - programmare e coordinare le attività dell?Ispettore dei Lavori;
    - curare l?aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
    tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
    proponendo i necessari interventi correttivi;
    - assistere i Collaudatori nell?espletamento delle operazioni di collaudo;
    - controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte dell?Appalta-tore;
    - verificare i risultati delle prove e della loro rispondenza con quanto previsto dalle norme e dai
    documenti di contratto;
    - verificare la contabilità di cantiere fornita dall?Ispettore di Cantiere;
    - inviare al Direttore dei Lavori ogni richiesta di variante fatta dall?Impresa, corredandola di tutte
    le necessarie annotazioni per una corretta valutazione.
    In mancanza di Direttori operativi provvede il Direttore dei lavori.
    EVENTUALI ISPETTORI DI CANTIERE
    Gli assistenti con funzione di Ispettore di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella
    sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
    All?Ispettore di Cantiere vengono affidati i principali compiti di:
    - verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
    conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
    - verifica, prima della messa in opera che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
    superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
    prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
    - controllo sull?attività dei Subappaltatori;
    - controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
    contrattuali;
    - assistenza alle prove di laboratorio;
    - assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
    - predisposizione degli atti contabili.
    In mancanza d?Ispettori di cantiere, provvede il Direttore dei lavori.
    COORDINATORE PER L?ESECUZIONE DEI LAVORI
    (D.Lgs. 494/96)
    Le funzioni del Coordinatore per l?Esecuzione dei Lavori previsti dalla vigente normativa sulla
    sicurezza nei cantieri sono svolte dal Direttore dei Lavori o da un Direttore Operativo abilitato ai sensi
    del D.Lgs. 494/96.
    Le funzioni del Coordinatore per l?Esecuzione dei Lavori consistono:
    a - nell?assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l?applicazione delle disposizioni
    contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
    b - nell?adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione
    all?evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
    c - nel verificare l?idoneità dei piani operativi di sicurezza assicu-ran-done la coerenza con il piano
    di sicurezza e coordinamento;
    d - nell?organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
    coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
    e - nel proporre alla Stazione Appaltante in caso di gravi osser-van-ze delle norme in materia di
    sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l?allontanamento delle imprese o dei lavoratori
    autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
    f - nel sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
    comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interes-sate.
    SERVIZIO DI SEGRETERIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA
    Le principali attività svolte sono:
    - tenuta dei Registri Contabili di cantiere;
    - tenuta ed archiviazione di tutta la documentazione tecnica;
    - tenuta ed archiviazione della documentazione epistolare ed i verbali di riunione sia in partenza
    che in arrivo;
    ART. 6 CORRISPETTIVO DELL?INCARICO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
    L?ammontare complessivo dovuto per l?esecuzione dei servizi di progettazione, oggetto del presente
    contratto di appalto, è determinato globalmente, ovvero ?a corpo?, in netti ????????..
    Il pagamento del 35% del corrispettivo contrattuale, corrispondente alla Direzione dei lavori, sarà
    effettuato dal committente con le seguenti modalità:
    q 10% alla consegna del cantiere all?impresa aggiudica-taria;
    q 80% per stati d?avanzamento lavori;
    q 10% ad avvenuto collaudo.
    I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione
    della fattura
    ART. 7 - RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI DELL?INCARICO
    Per quanto non espressamente regolamentato dal presente disciplinare si rinvia a quanto stabilito dal
    Disciplinare d?incarico riguardante la fase progettuale

  • arch.paolo
    Arch.paolo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Febbraio 2009, alle ore 18:07
    Grazie molte. Veramente utile la tabella riassuntiva delle tipologie di intervento. Diciamo che in sunto il progetto prevede:
    -rifacimento tutti pavimenti con ripristino alla quota esistente
    -Sostituzione e adeguamento impianto di riscaldamento/condizionamento e impianto elettrico senza alterazione dei locali e modifiche dei volumi tecnici.
    -Demolizione e ricostruzione di alcune pareti in cartongesso senza variazione di posizione
    In questo caso il tutto dovrebbe rientrare entro la manutenzione ordinaria e non ci sarebbe bisogno di una DL.
    Tuttavia i lavori sono abbastanza consistenti poichè parliamo di una ristrutturazione che si aggira intorno ai 1000 euro a mq e forse una DL sarebbe il caso di averla in quanto me ne assumerei io la responsabilità come progettista. A quel punto dovrei però per forza fare una dia onerosa? Oppure basterebbe semplicemente la stipula di un contratto tra committente (mio padre) e impresa (con sottoscrizione di computo metrico e disegni allegati) senza fare per forza una DIA onerosa?
    Inoltre senza dia potrei giovare del 36% di rimborso su IRPEF?
    Grazie mille
    Intanto mi studio un pò lo schema di DISCIPLINARE DI INCARICO.
    Paolo

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Febbraio 2009, alle ore 18:37
    Ho gia risposto centinaia di volte alle tue domande nel forum, basterebbe usare il tasto "cerca" qui in alto!

    Premesso che esistono anche le Dia non onerose, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che possono essere portati in detrazione anche lavori che in base alle disposizioni comunali necessitano della semplice "comunicazione".

    Rileggi con più attenzione il solito link dove c'è scritto "tutto" ciò che ti serve:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Febbraio 2009, alle ore 20:49
    Carissimo giovane collega,
    Ricordati sempre un principio fondamentale della nostra professione, noi progettiamo, le imprese hanno l'obligo del risultato.
    Quindi sta a noi verificarne la loro competenza, se non le riteniamo idonee, o senza i requisiti possiamo escluderle dalla gara d'appalto.
    Non scendere mai a compromessi...
    saluti

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