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2008-02-04 17:06:26

Affitto prima casa - 17953


Fc2
login
20 Gennaio 2008 ore 14:36 5
Salve,

ho acquistato la mia prima casa 2 anni fa beneficiando dell'imposta di registro al 2-3% in luogo del 10% e della detrazione degli interessi passivi del mutuo prima-casa. Ora vorrei trasferirmi dalla fidanzata che abita al piano di sopra.
Vorrei poi locare l'immobile con un regolare contratto di locazione (no nero!) e registrarlo alla Agenzia delle Entrate.

Alcune domande:

- devo aspettare 5 anni prima di poter locare l'immobile?
- devo necessariamente risiedere nell'immobile o, posso spostare il mio domicilio (non la residenza) presso l'abitazione della mia fidanzata (al piano di sopra)?
- se stipulo un contratto di locazione, devo restituire i benefici della tassa di registro?
- se stipulo un contratto di locazione, non posso più scaricare gli interessi passivi del mutuo prima casa?

secondo il notaio che ha eseguito la compravendita di un mio amico... si può locare l'immobile ma non scaricare gli interessi passivi del mutuo prima casa....

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Gennaio 2008, alle ore 15:57
    Alle tue domande ha risposto con precisione l'Agenzia delle Entrate.

    Leggi la normativa:

    http://www.condomini.altervista.org/GuidaCasa.pdf

    http://www.condomini.altervista.org/PrimaCasa.htm

    Allo stesso link trovi altre precise informazioni per non commettere errori.

  • fc2
    Fc2 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 10:41
    Grazie 1000
    per i link sottoposti, da cui ho estratto il punto 4 della circolare n. 38 della Agenzia delle Entrate del 12.08.2005

    Oggetto: Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131


    4. alla novità nel godimento della agevolazione.
    Si ricordi che, attualmente, ai fini dell'agevolazione in esame, non è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale obbligo, che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.

    oltre alla precisazione di cui al punto 4 sopra esposto, non ho trovato altro nel merito alla possibilità di locare interamente o parzialmente l'immobile "prima casa".

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 11:15
    Ti ho indicato apposta le circolari e le disposizioni di legge affinchè tu abbia la "certezza" del diritto e non solo per "sentito dire" da altri.

    Stai pure tranquillo, è tuo diritto affittare la "prima casa" (attenzione all'eventuale mutuo per il quale la residenza è ancora indispensabile.

  • eraclius
    Eraclius Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 15:36
    Ti ho indicato apposta le circolari e le disposizioni di legge affinchè tu abbia la "certezza" del diritto e non solo per "sentito dire" da altri.

    Stai pure tranquillo, è tuo diritto affittare la "prima casa" (attenzione all'eventuale mutuo per il quale la residenza è ancora indispensabile.

    scusate se mi intrometto in questa discussione, ma interessa anche me.
    Quindi, se ho capito bene, se ho la mia prima casa (con relativo mutuo a carico) non posso spostare la residenza da questo appartamento in caso di affitto ad altre persone?

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 17:06
    Abbiamo parlato ormai centinaia di volte del vincolo della residenza relativa al mutuo.
    Per usufruire delle detrazioni degli interessi passivi, c'è l'obbligo della residenza, salvo i classici motivi: lavoro, malattia, ecc.

    Per le agevolazioni sull'abitazione così recita la norma, è scritta in Italiano nei link che ho citato sopra:

    Si ricordi che, attualmente, ai fini dell'agevolazione in esame, non è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale obbligo, che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.
    ..... dopo l'atto pubblico di vendita c'è l'obbligo, entro 18 mesi, di eleggere residenza presso il comune (non presso l'abitazione) dove è ubicato l'immobile in questione pena la decadenza del privilegio fiscale prima casa in caso di inosservanza a tale obbligo ......

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