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2006-07-18 10:34:28

Aprire un piccolo vano


Anonimo
login
04 Luglio 2006 ore 12:07 9
Salve, sono nuovo del forum.
Ho appena stipulato un contratto di affitto 4+4.
Volevo sapere se è possibile aprire un vano in una parete (non portante) di dimensioni circa 100x100 cm (tipo finestra) ed eliminare una porta e creare una arco, senza intercorrere in permessi del comune?
Inoltre volevo sapere se devo per forza di cose chiedere il permesso al proprietario o posso farlo e basta?
In fondo non devo buttare giù nessuna parete.
Un domani, volendo, il vano può essere di nuovo chiuso, anche se aprendo questa finestra si crea un'abbellimento alla parete.
Inoltre il proprietario può dirmi di no a questa cosa?
Grazie.

Se possibile gradirei risposta urgente.
Grazie.
  • ma$$imiliano
    Ma$$imiliano Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Luglio 2006, alle ore 13:28
    Devi necessariamente accordarti con il proprietario; la casa è sua. Vedrai che se la cosa è bella e tu sostieni le spese non si opporrà mica.
    Inoltre hai bisogno della DIA, e la DIA la deve chiedere il proprietario. Ciao

  • anonimo
    Anonimo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 07:14
    Perché ci vuole sempre la DIA del comune?
    Anche per un piccolo "buco".

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 09:28
    Si,ci vuole,
    come previsto dal regolamento edilizio e dal testo unico per l'edilizia.
    Saluti.
    Marco.

  • anonimo
    Anonimo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 11:47
    Mi potete indicare l'articolo esatto del testo unico per l'edilizia?
    Anche per fare un'arco su una porta ci vuole il DIA?
    grazie.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 12:11
    Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
    (d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.l. 25 marzo
    1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in part.
    artt. 34 ss, e 149)
    (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
    1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
    all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
    regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
    2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che
    non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e
    la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
    contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai
    fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante
    del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere
    presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
    3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio
    attività:
    a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
    b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano
    disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali
    aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche,
    tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
    esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
    degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino
    approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
    relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
    interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di
    costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
    asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
    c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti
    urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
    4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle
    disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
    all'articolo 44.
    5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16.
    Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività,
    diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
    parametri per la relativa determinazione.
    6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
    storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
    dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
    rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
    realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
    costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo
    caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di
    cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.


    Saluti.
    Marco.

  • anonimo
    Anonimo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 12:33
    E questo vale anche per fare un'arco su di una porta?

  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Luglio 2006, alle ore 07:07
    E questo vale anche per fare un'arco su di una porta?

    SIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!

  • fede geo
    Fede geo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Luglio 2006, alle ore 17:23
    Ebbene si !
    Ci va la Dia perché l'apertura di un arco non è una
    manutenzione ordinaria (che non è sottoposta a nessun provvedimento
    autorizzativo) ma bensì manutenzione straordinaria.
    E quindi ricadi nell'art. 22 del testo unico dell'edilizia.

    E dai diamo del lavoro a stì professionisti

    Saluti

    Federico

  • poldo1
    Poldo1 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 18 Luglio 2006, alle ore 10:34
    Per favore mi spiegate perché i vari siti dei comuni indicano questo tipo di lavoro come "libero" e non necessitante di alcuna DIA o peggio?
    grazie in anticipo

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