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2011-05-24 19:37:56

Detrazioni 36% e 55% nel caso di unico proprietario


Roberto_p
login
24 Maggio 2011 ore 18:00 1
Prima di tutto debbo scusarmi se in un altro post sull'argomento ho inserito un commento che poteva risultare inutilmente allarmistico per chi aveva posto il quesito e polemico nei confronti di Staff Lavorincasa. Non era mia intenzione .
Premetto che ho guardato il link http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneRistrutturazione.htm/ ma non ho trovato risposta al problema.

Il caso è quello di un unico proprietario di un immobile costituito da più abitazioni, pertinenze e parti comuni (muro di cinta, passo carraio, giardino, scale, tetto, ecc.); da visura catastale risultano distintamente censite (foglio, particella e subalterno) solo 3 unità A/2 e tre unità C/6.
L?immobile è stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cui compete una detrazione fiscale del 36%, imputabili sia a singole unità abitative che a parti loro comuni.
E? stata inviata preventivamente la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, una per ogni unità abitativa dell?immobile.

Sono stati fatti anche interventi per il risparmio energetico, cui compete una detrazione del 55% (cappotto per l?edificio, nuove finestre, caldaia a condensazione e pannelli solari per uno solo dei tre appartamenti) . Questi interventi sono stati portati in detrazione rispettandone la suddivisione per tipologia ma in modo indifferenziato rispetto all?unità abitativa cui potevano effettivamente competere. Le comunicazioni a ENEA sono invece state fatte in modo puntuale sia in termini tecnici che di pertinenza.

In relazione agli interventi detraibili al 36%, un CAF ha contestato la mancanza di una ?quarta comunicazione? per le parti comuni.

Mi chiedo: come si poteva fare la quarta comunicazione se il condominio non esiste?

Il condominio non può esistere giuridicamente quando manca la condivisione di proprietà.
Inoltre, ad eccezione della circolare n. 121/E-1998, par. 2.6, dove il Ministero delle Finanze interpreta che la detrazione del 36% è usufruibile anche per le ?parti comuni a più unità immobiliari? e non solo per ?parti comuni a più possessori?, TUTTA la normativa attuativa ed operativa, parla solo di condominio e mai di ?parti comuni a più unità abitative con stesso proprietario?.

In particolare il modulo di comunicazione, realizzato prima dell?interpretazione data nella circolare 121/E, contempla campi da compilare che partono dalla distinzione fra ?proprietà privata? e ?proprietà comune?, questa ultima solo ovviamente e esclusivamente in termini di condominio.
Nel caso di ?proprietà privata? non si capisce se e come si possano indicare ?parti comuni a più unità abitative con stesso proprietario? visto che non sono neppure censite e non esistono istruzioni in proposito.
Mi sembra che ci sia una evidente lacuna normativa.

Una eventuale ?via di uscita? potrebbe essere quella di appellarsi al fatto, vero ma con qualche difficoltà a dimostrarlo, che nel caso specifico uno dei tre appartamenti non è mai stato interessato da interventi direttamente ad esso imputabili ma solo indirettamente da interventi su parti comuni.
La comunicazione che riporta i dati catastali di tale appartamento, potrebbe essere usata a giustificazione delle parti comuni?

Grazie.
  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Maggio 2011, alle ore 19:37
    Dipenderà tutto dalle modalità di fatturazione dei singoli lavori eseguiti da parte della o delle imprese esecutrici. (a buon intenditor ...)

    Insomma, basta l'accordo ed il buon senso, facendo attenzione a non commettere palesi errori, i controlli dopo al massimo 4 anni arrivano ...

    Il fatto stesso che esistano diverse unità immobiliari, presuppone l'esistenza di parti comuni delle stesse, indipendentemente dall'esistenza del condominio essendoci un unico proprietario.

    Le norme e le ultime circolari dell'Agenzia permettono di godere del limite dei 48.000? per ogni singola unità immobiliare e per la quota relativa sulle parti comuni di cui l'unità immobiliare può godere.

    Se avessi letto con attenzione al "solito" link avresti trovato la definizione dell'Agenzia:

    Per quanto riguarda il limite dei 48.000 Euro per unità immobiliare nell'ambito condominiale va specificato che nel caso in cui il condòmino sia partecipe, nello stesso periodo di imposta, a prestazioni edilizie ammesse alla detrazione sia per parti comini che alla propria unità immobiliare, il limite dei 48.000 Euro può essere utilizzato dal condòmino proprietario della sola abitazione e pertinenze , 2 volte, una con riferimento alle parti comuni ed una ulteriore per il proprio appartamento.
    La conferma trova riscontro nella risoluzione 4 giugno 2007 n° 124, ove l?Agenzia delle Entrate, rispondendo all?istanza di un CAAF, ritiene che ?la quietanza che l?amministratore di condominio deve rilasciare (...) a ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino?.

    Nel tuo caso quindi puoi godere della detrazione 2 volte entro il doppio limite dei 48.000?, e se lo dice l'Agenzia ....
    Il Caf può porre limiti solo se manca il modulo preventivo inviato a Pescara relativo alle "parti comuni" indipendentemente che esista o meno il condominio.

    Da quanto affermi pare che il problema sia proprio questo.

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