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2009-04-15 08:39:37

Detrazione del 20% anche per mobili ed elettrodomestici


Condominiale
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12 Marzo 2009 ore 17:08 2
In sede di ristrutturazione del proprio immobile viene prevista anche la detrazione del 20% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici:

Qui tutti i riferimenti:

http://www.condomini.altervista.org/Det ... toLink.htm
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Aprile 2009, alle ore 08:28
    Ecco il testo del decreto approvato ieri dal parlamento in via definitiva:

    Ddl Senato 1503 - Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 - Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

    Art. 2.

    (Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

    1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all?articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1º luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall?imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l?acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all?arredo dell?immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell?articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell?articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

    3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l?offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

    Come si può notare, sarà necessario attendere le "disposizioni" attuative circa questo decreto al fine di non acquistare mobili o elettrodomestici da produttori che non rispettino le norme imposte: ...... in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l?offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione ....

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 15 Aprile 2009, alle ore 08:39
    La legge è stata finalmente pubblicata: G.U. n. 85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n. 49
    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5: Testo del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009) coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33

    Art. 2.

    Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

    1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unita' immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalita', sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici (( di classe energetica non inferiore ad A+, ))

    esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche' apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

    (( 3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonche' alle iniziative promozionali gia' assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali. ))

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