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2010-01-21 07:42:28

Detrazione 55% per caldaia a biomassa


Carminantonio
login
28 Dicembre 2009 ore 16:29 6
A) Ho installato una caldaia a biomassa provvista di Dichiarazione di Confomità alle norme EN 13240:2001 ed A 2:2004. Il DM 11/3/08 prescrive che, per accedere alla detrazione fiscale del 55%, la nuova caldaia deve avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5 ed inoltre deve rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152. E' sufficiente la Dichiarazione di Conformità suddetta? Se no, come posso procedere?

B) L'installazione della stessa caldaia è stata completata in data 01/12/2009, lo stesso giorno è stata emessa la fattura da parte dell'installatore ed è stato effettuato il pagamento con bonifico bancario. Se la pratica per la richiesta della detrazione del 55% sarà svolta nel 2010, posso iniziare a detrarre l'imposta dalla prossima dichiarazione del reddito?
  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 28 Dicembre 2009, alle ore 21:01
    Risposta alla domanda A:
    Devi trovare un professionista abilitato per espletare la pratica ex comma 344 L. 296/2006.

  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Dicembre 2009, alle ore 16:50
    Salve.
    Le caldaie a biomassa, a partire dal 2009, sono state equiparate, ai fini della detrazione per riqualificazione energetica, alle caldaie a condensazione, naturalmente purchè rispettino le norme sul risparmio energetico.
    A partire da agosto 2009 per le caldaie non è più necessario l'ACE (o ex AQE) ed esse rientrano nelle detrazioni previste dal comma 347 legge 296/2006, quindi non c'entra niente e non serve la certificazione richiesta dal comma 344 della stessa legge.
    E' sufficiente la dichiarazione di conformità ed attestazione del costruttore che già hai ed i cui dati andranno riportati nella dichiarazione da fare all'ENEA entro 90 gg da fine lavori (se i lavori sono conclusi ed i pagamenti fatti, ti consiglio comunque di farla entro il 31/12, per evitare eventuali sorprese che possono sempre esserci con l'anno nuovo).
    Per quanto riguarda le detrazioni se i pagamenti sono fatti nel 2009 inizi a detrarre dal 2010.
    Buon Anno.

  • carminantonio
    Carminantonio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Dicembre 2009, alle ore 19:34
    Non mi pare che le caldaie a biomassa siano state equiparate a quelle a condensazione. Ciò viene confermato dal Vademecum dell'ENEA. Qualcuno può confermare?

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Dicembre 2009, alle ore 20:31
    Sicuramente Virtusi saprà cortesemente indicare a noi ed ad ENEA i riferimenti normativi su cui ha basato questa affermazione.

  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Gennaio 2010, alle ore 15:32
    Salve.
    Scusate se non ho risposto prima, ma mi collego saltuariamente (quando ho un po' di tempo) al forum e spesso senza il tempo necessario a rivedere tutte i messaggi inseriti nel frattempo.
    Il mio chiarimento riguardo alle perplessità di ketenegh è semplice : ho un amico che fa il rivenditore di caldaie a pellets (biomassa) che stava aspettando da anni la possibilità di offrire ai clienti anche l'agevolazione della detrazione fiscale del 55%.
    Le variazioni introdotte alla normativa dal 2009, finalmente glielo hanno permesso e nel corso dell'anno ha venduto parecchie caldaie con relativa pratica del 55%, tranqullamente accolte dall'ENEA.
    Per averne conferma ha fatto una richiesta di chiarimento all'AdE, ricevendo risposta scritta, che la cosa è perfettamente regolare.
    A conferma finale di tutto si può consultare la FAQ n° 42 dell'ENEA al link
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
    che vi riporto anche qui di seguito.
    D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell?edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione
    dell?indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
    R - Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
    a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
    b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
    c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell?asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Gennaio 2010, alle ore 07:42
    Riassumendo a beneficio degli utenti.
    Secondo la conosciuta FAQ di ENEA cortesemente citata:
    - per la detrazione di caldaie a biomasse occorre applicare il comma 344 (come indicato nella mia prima risposta) che prevede l'asseverazione, l'allegato A ovvero Qualificazione Energetica e l'allegato E;
    - non è mai stata ammessa la possibilità di equiparare la installazione di una caldaia a biomasse con l'installazione di una caldaia a condensazione (come si indicava nella replica alla mia prima risposta) , di applicare il comma 347 e di semplificare la suddetta documentazione;
    - dal 2009 non è successo nulla (a differenza di quanto di indicato nella replica alla mia prima risposta) perché il DM, anche citato nella FAQ, è del marzo 2008 e semplicente conferma una interpretazione che ENEA già pubblicava, sempre nelle sue FAQ, da ottobre del 2007.

    Giusto? Sì o no?

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