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2014-06-24 16:20:45

Detrazione 36% garage-casa in costruzione


Aleroggy
login
09 Dicembre 2009 ore 07:23 8
Buongiorno,
Vorrei sapere modalità per poter detrarre 36% per costruzione garage annesso all'abitazione. Oggi invio modulo all'agenzia entrate di Pescara ma poi come procede? da quando si puo usufruire della detrazione? Preciso che la casa è ora in fase di costruzione.
Grazie dei Vs consigli!
Alessia
  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Dicembre 2009, alle ore 15:07
    Salve.
    Devo dedurre dalla tua esposizione che si tratta di casa in fase di costruzione e garage ancora da costruire ... quindi niente ristrutturazione o manutenzione straordinaria.
    Di conseguenza niente 36%, non hai nessuna possibilità di detrarre niente su una nuova costruzione (eventualmente solo l'IVA ridotta al 4% se si tratterà di una prima casa); la detrazione riguarda solo ristrutturazione o manutenzione su un immobile già esistente.

  • aleroggy
    Aleroggy Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Dicembre 2009, alle ore 11:09
    Buongiorno,
    Grazie per la risposta. Nel frattempo mi sono informata direttamente con agenzia entrate Pescara, la detrazione del 36% è possibile su garage di una nuova costruzione. Mi hanno spiegato la procedura e ho inviato il modulo compilato. Saluti

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Dicembre 2009, alle ore 12:26
    Sì, è possibilissima, io sto al sesto anno...

  • staff
    Staff Ricerca discussioni per utente
    Sabato 19 Dicembre 2009, alle ore 22:08
    Attenzione!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bastava leggere nelle centinaia di discussioni sull'argomento presenti nel forum (con una semplice richiesta).

    La costruzione o l'acquisto di un garage che risulti perinenza di una abitazione gode della detrazione del 36%, l'abbiamo ribadito centinaia di volte nel forum.

    Ecco quanto ribadisce (per iscritto) l'Agenzia:

    BOX E GARAGE sono interessati dalla detrazione del 36% e riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile già dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box. In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara). Anche nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente. PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE con Risoluzione n. 38/2008 L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riconosce, in favore di coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, una detrazione d?imposta, ai fini dell?Irpef, in misura pari al 36 per cento della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare della detrazione d?imposta sopra citata anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso è consentito, tra l?altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta in cui s?intende fruire della detrazione. Al riguardo, la scrivente, con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto n. 1.2, ha chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Con circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, è stato precisato che, qualora l?atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d?imposta 3 compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l?edificio abitativo e il box. Per completezza, la scrivente fa presente, altresì, che, in linea generale, in relazione alla detrazione d?imposta in discorso, anche con riferimento ad altre fattispecie (es: acquisto di immobili ristrutturati), è stata sempre ribadita la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare della detrazione per importi versati in acconto. La necessità dell?esistenza di un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce logicamente all?esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell?abitazione. Nella fattispecie in esame, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell?atto notarile e in assenza di un preliminare d?acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell?immobile abitativo. Ad avviso della scrivente, la circostanza che l?atto d?acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d?imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d?acquisto, necessario per poter riscontrare l?effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Atteso quanto sopra, la scrivente ritiene che i contribuenti, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell?immobile, non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d?imposta di cui all?art. 1 della legge n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ?., viene resa dalla scrivente ai sensi dell?articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

    Come al solito trovi tutto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 09:36
    Salve.
    E' probabile che non ho capito bene come è stata esposta la questione, ma quanto giustamente riportato da lollolalla e da staff si riferisce ad un box, anche di nuova costruzione, di pertinenza però di una abitazione già esistente, mentre aleroggy parla di una casa che è ancora in fase di nuova costruzione, nel qual caso non si può avere la detrazione del 36.
    Il tutto come pura disquisizione, visto che aleroggy ha già avuto la risposta che voleva dall'AdE.

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 16:21
    Anche con la casa di nuova costruzione si può avere (io l'ho fatta), ovviamente rispettando tutte le procedure.

  • cecchinello
    Cecchinello Ricerca discussioni per utente Staff
    Venerdì 20 Giugno 2014, alle ore 12:48
    Attenzione!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bastava leggere nelle centinaia di discussioni sull'argomento presenti nel forum (con una semplice richiesta).

    La costruzione o l'acquisto di un garage che risulti perinenza di una abitazione gode della detrazione del 36%, l'abbiamo ribadito centinaia di volte nel forum.

    Ecco quanto ribadisce (per iscritto) l'Agenzia:

    BOX E GARAGE sono interessati dalla detrazione del 36% e riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile già dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box. In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara). Anche nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente. PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE con Risoluzione n. 38/2008 L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riconosce, in favore di coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, una detrazione d?imposta, ai fini dell?Irpef, in misura pari al 36 per cento della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare della detrazione d?imposta sopra citata anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso è consentito, tra l?altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta in cui s?intende fruire della detrazione. Al riguardo, la scrivente, con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto n. 1.2, ha chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Con circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, è stato precisato che, qualora l?atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d?imposta 3 compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l?edificio abitativo e il box. Per completezza, la scrivente fa presente, altresì, che, in linea generale, in relazione alla detrazione d?imposta in discorso, anche con riferimento ad altre fattispecie (es: acquisto di immobili ristrutturati), è stata sempre ribadita la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare della detrazione per importi versati in acconto. La necessità dell?esistenza di un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce logicamente all?esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell?abitazione. Nella fattispecie in esame, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell?atto notarile e in assenza di un preliminare d?acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell?immobile abitativo. Ad avviso della scrivente, la circostanza che l?atto d?acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d?imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d?acquisto, necessario per poter riscontrare l?effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Atteso quanto sopra, la scrivente ritiene che i contribuenti, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell?immobile, non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d?imposta di cui all?art. 1 della legge n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ?., viene resa dalla scrivente ai sensi dell?articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

    Come al solito trovi tutto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm
    Egr. Staff,
    anchio sono nella stessa situazione di Aleroggy, ossia ho affidato ad una ditta, tramite contratto di appalto, i lavori di competamento della mia prima casa in corso di costruzione e contemporaneamente anche del garage di pertinenza (con relativa particella catastale). Oggi mi sono recato all'agenzia delle entrate vicino casa, ponendo la questione delle detrazione per le spese di costruzione del box. Il responsabile, mi ha risposta..anche malamente direi a seguito delle mie insistenza, continuando ad asserire che essendo in costruzione godo solo dell'IVA al 4% e che comunqe le detrazioni spetterebbero solo in fase di ristrutturazione ed acquisto da costruttore di un nuovo BOX.
    ...quindi mi date conferma anche anche nel mio caso, le detrazioni possono essere applicate (50% fino a fine 2014).
    Grazie del vostro lavoro prezioso

  • cecchinello
    Cecchinello Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Giugno 2014, alle ore 16:20
    Caro aleroggy,
    Puoi darmi maggiori dettagli sulle detrazioni per le spese costruzioni garage, contestuale alla costruzione della casa?
    Ai riferimento di legge, circolari a quant altro dove si specifica questo? Al solito alla agenzia delle entrate mi dicono di no.
    Grazie

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