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2015-10-31 11:36:59

Beni significativi - 40626


Dedde13
login
30 Settembre 2015 ore 19:01 5
Buonasera,
avrei bisogno di sapere se in un impianto di riscaldamento da installare oggetti come un TERMOACCUMULATORE la litri 800, uno SCAMBIATORE A PIASTRE , VALVOLE MOTORIZZATE, CIRCOLATORI, e CANNA FUMARIA sono da considerarsi BENI SIGNIFICATIVI oppure se soltanto la CALDAIA ( in questo caso a BIOMASSA ) lo è.
Grazie
  • angioletto61
    Angioletto61 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Ottobre 2015, alle ore 19:43
    Vedi l'elenco beni significativi.
    Ricordiamo che gli infissi, così come gli altri beni individuati nell’elenco contenuto del decreto del 29 dicembre 1999, sono considerati beni significativi e, in quanto tali, scontano un’aliquota IVA in edilizia al 10%.In ogni caso, rimangono valide le limitazioni definite nella circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E. In altri termini, l’aliquota ridotta al 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi (leggi la risoluzione 6 marzo 2015, n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate).Tale limite di valore, spiega la risoluzione delle Entrate, deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera

  • anbufe
    Anbufe Ricerca discussioni per utente Angioletto61
    Sabato 10 Ottobre 2015, alle ore 09:20
    Vedi l'elenco beni significativi.
    Ricordiamo che gli infissi, così come gli altri beni individuati nell’elenco contenuto del decreto del 29 dicembre 1999, sono considerati beni significativi e, in quanto tali, scontano un’aliquota IVA in edilizia al 10%.In ogni caso, rimangono valide le limitazioni definite nella circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E. In altri termini, l’aliquota ridotta al 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi (leggi la risoluzione 6 marzo 2015, n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate).Tale limite di valore, spiega la risoluzione delle Entrate, deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera
    Da quello che ho capito io, mi sembra che quanto affermato da Angioletto61 corrisponde al vero solo se si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel caso di ristrutturazione edilizia l'iva è sempre al 10% (eccetto per i semilavorati).
    Sbaglio?

  • geo.metra.andrea
    Geo.metra.andrea Ricerca discussioni per utente Anbufe
    Lunedì 12 Ottobre 2015, alle ore 21:02
    Da quello che ho capito io, mi sembra che quanto affermato da Angioletto61 corrisponde al vero solo se si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel caso di ristrutturazione edilizia l'iva è sempre al 10% (eccetto per i semilavorati).
    Sbaglio?
    In caso di Risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia l'iva è applicata al 10% in toto anche ai beni significativi. In caso di manutenzione ordinaria o straordinaria l'iva al 10% sui beni significativi si applica all'importo doppio della manodopera per la loro posa.
    Saluti

  • robno
    Robno Ricerca discussioni per utente Geo.metra.andrea
    Giovedì 29 Ottobre 2015, alle ore 13:39
    In caso di Risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia l'iva è applicata al 10% in toto anche ai beni significativi. In caso di manutenzione ordinaria o straordinaria l'iva al 10% sui beni significativi si applica all'importo doppio della manodopera per la loro posa.
    Saluti
    NCiao a tutti, sono un utente (non professionista del settore edile) e sto leggendo il forum perché in futuro dovrò fare ristutturare casa (impianti idraulici, elettrici ed infissi).
    Con riferimento all'aliquota IVA, mi fa riflettere la competenza richiesta implicitamente a noi clienti, visto che la tassazione sui beni e servizi ci viene "imposta" dalle imprese cui ci rivolgiamo.
    Leggendo nella discussione, infatti, pare che la ditta non abbia le idee chiare. Nel caso in cui la ditta applicasse per errore l'aliquota più bassa su tutto (manodopera e beni significativi, intendo)quali responsabilità avrebbe il cliente?
    Saluti a tutti e complimenti


  • geo.metra.andrea
    Geo.metra.andrea Ricerca discussioni per utente Robno
    Sabato 31 Ottobre 2015, alle ore 11:36
    NCiao a tutti, sono un utente (non professionista del settore edile) e sto leggendo il forum perché in futuro dovrò fare ristutturare casa (impianti idraulici, elettrici ed infissi).
    Con riferimento all'aliquota IVA, mi fa riflettere la competenza richiesta implicitamente a noi clienti, visto che la tassazione sui beni e servizi ci viene "imposta" dalle imprese cui ci rivolgiamo.
    Leggendo nella discussione, infatti, pare che la ditta non abbia le idee chiare. Nel caso in cui la ditta applicasse per errore l'aliquota più bassa su tutto (manodopera e beni significativi, intendo)quali responsabilità avrebbe il cliente?
    Saluti a tutti e complimenti

    Le imprese come i rivenditori non posso emettere fatture con aliquote iva agevolate se non espressamente richiesto dal committente tramite una richiesta scritta con allegata la relativa pratica edilizia che ne giustifica l agevolazione.
    Saluti.

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